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Natura e scopi della Istituzione
Art. 1E' costituita in Milano la persona giuridica di diritto privato denominata Società Umanitaria erede universale di Prospero Moisé Loria, fu Leon Donato, con testamento 26 luglio 1892.Art. 2La Società Umanitaria agisce senza scopo di lucro e ha per finalità di mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da se medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione e più in generale di operare per il migliore sviluppo educativo, socio-culturale e giuridico in ogni settore della vita individuale e collettiva ed, in particolare, in quelli dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione anche professionale. Rientra tra le attività dell’ente anche quella di mediazione e di formazione di mediatori di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 e al Decreto Interministeriale 6 luglio 2011 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni. Rientrano, inoltre, nell'attività dell'Ente la formazione e l'aggiornamento del personale docente della scuola così come portato dalla direttiva n. 170/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei relativi ambiti applicativi trasversali e specifici indicati nell'allegato 1.
Art. 3Per conseguire i suoi scopi la Società Umanitaria porrà in atto, anche collegandosi con organizzazioni supernazionali ed internazionali, tutte quelle iniziative che contribuiscano alla elevazione materiale, professionale e morale di ogni essere umano, sia autonomamente, sia in collaborazione con servizi pubblici centrali o periferici, nonché con altri organismi ritenuti idonei.
Art. 4Se opportuno per lo sviluppo e la diffusione dei suoi scopi statutari, la Società Umanitaria può operare per istituire, in località diverse da Milano, congeneri Società Umanitaria od altri analoghi centri che abbiano attività autonome ma che siano coordinate fra di loro a base federativa e facciano capo alla storica sede originaria di Milano.La Società Umanitaria può inoltre costituire altri Enti o detenerne partecipazioni.
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Patrimonio
Art. 5
Il patrimonio della Società Umanitaria è costituito:
- dalla sostanza ereditaria del signor P.M. Loria;
- dalle oblazioni dei Soci;
Detto patrimonio non può essere alienato o impiegato per la copertura delle spese derivanti dalla gestione ordinaria.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Art. 6
Per l'adempimento dei suoi compiti la Società Umanitaria, dispone delle seguenti entrate:
- i redditi di patrimonio di cui all'art. 5;
- le quote associative dei Soci ordinari, frequentatori e permanenti;
- i ricavi delle attività ordinarie;
- ogni contributo ed elargizione da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche;
- le entrate di ogni altra specie.
Le elargizioni e contributi di cui alle lettere d) ed e) saranno impiegati a seconda della destinazione indicata dai donatori, purché non contrastino con la attuazione degli scopi statutari.
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Soci
Art. 7
Possono essere Soci della Società Umanitaria tutte le persone, fisiche o giuridiche, oltre gli enti e le associazioni che ne facciano domanda, ne condividano le finalità e ne accettino le norme statutarie.
I Soci si distinguono in: ordinari, frequentatori, permanenti, benemeriti e sovventori come da Regolamento.
La domanda di ammissione o di rinnovo di ogni Socio è approvata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Ente.
Art. 8
Tutti i Soci hanno diritto di intervenire all'assemblea, ma soltanto i Soci maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali secondo il disposto dell' art. 10, hanno il diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, salvo le eccezioni e le incompatibilità stabilite dal presente statuto e dalla legge.
Non sono ammessi voti per rappresentanza.
Art. 9
I Soci ordinari e frequentatori perdono ogni diritto dipendente dalla loro iscrizione in caso di mancato pagamento anche di una sola annualità della quota dovuta.
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Liste elettorali
Art. 10
Le liste degli elettori sono formate nel mese di ottobre di ogni anno da una Commissione costituita dal Presidente della Società Umanitaria o da chi ne fa le veci, che la presiede, e da quattro membri nominati annualmente dal Consiglio Direttivo, fra i Soci elettori.
Le liste degli elettori comprendono tutti i Soci che al 31 dicembre risultino iscritti alla Società Umanitaria da almeno un anno e che non abbiano contravvenuto al disposto dell'art. 9 del presente Statuto, i Soci permanenti, i benemeriti e i sovventori.
I Soci cui è stata negata l'iscrizione nelle liste elettorali potranno ricorrere ad una Commissione d'Appello composta da cinque Delegati la cui nomina e funzionamento è disciplinata dal Regolamento.
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Organi
Art. 11
Sono organi della Società Umanitaria:
- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- due Vice Presidenti,
- il Collegio dei Delegati,
- il Collegio dei Revisori,
- il Collegio dei Probiviri.
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Assemblea dei Soci
Art. 12
L'Assemblea, formata da tutti i Soci, è convocata dal Presidente in via ordinaria e in via straordinaria.
Art. 13
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria ogni anno pari per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Delegati.
E' convocata in via straordinaria:
- quando almeno un decimo dei Soci oppure i due terzi del Collegio dei Delegati ne facciano domanda firmata al Consiglio Direttivo, indicando le proposte concrete da sottoporre all'Assemblea;
- quando richiesto dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi e con le modalità indicate nel Regolamento;
- quando la convocazione sia richiesta a norma di legge da Autorità od Organi giurisdizionali.
Art. 14
L'Assemblea è debitamente convocata con almeno quindici giorni di preavviso mediante inserzione sul sito internet istituzionale, sulla pubblicazione “Il Foglio” on line e mediante pubblicazione dell’ordine del giorno all’Albo dell’Ente. Essa è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le nomine occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendosi gli astenuti dal quorum necessario per l’approvazione delle proposte di deliberazione. Per le deliberazioni in via straordinaria, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti. Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
Le votazioni, di regola, avvengono per alzata di mano.
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Consiglio Direttivo
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, che durano in carica sei anni. Di questi Consiglieri che non versino in condizioni di incompatibilità:
- otto sono eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con l’iscrizione e con anzianità di almeno tre anni.
I membri eletti sono rieleggibili. - tre membri, anch’essi rinominabili, nominati dal Consiglio Direttivo scelti da una lista unica di nove candidati segnalati: tre dal Sindaco di Milano, tre dal Presidente della Regione Lombardia, tre dal Presidente della Provincia di Milano.
Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza dei Consiglieri e dei Delegati che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
Il Consiglio pronuncia altresì la decadenza di quei Consiglieri e di quei Delegati che siano stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti o che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e dichiara la decadenza o la sospensione a tempo determinato o censura il Consigliere o il Delegato che nell’espletamento del mandato non osservi i doveri di lealtà, riservatezza sulla vita dell’Ente e correttezza insiti nella carica o che non impronti il suo comportamento a dignità e decoro.
Può, inoltre, dichiarare la decadenza o la sospensione a tempo determinato del Consigliere o del Delegato che si trovi nell’impossibilità fisica di proseguire nell’espletamento del mandato o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità.
Per particolari meriti può nominare, infine, Presidenti emeriti ed onorari nonché Consiglieri emeriti ed onorari con modalità e facoltà stabilite dal Regolamento.
Art. 16
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
- l'osservanza dello Statuto, l'adempimento degli scopi della Società Umanitaria e le eventuali proposte di modifiche del suo Statuto;
- la determinazione dei programmi di indirizzo e delle attività operative;
- l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili;
- la predisposizione della situazione economico-finanziaria annuale che contenga, con chiarezza e precisione, distintamente tutte le voci attive e passive;
- l'approvazione dei regolamenti e le loro eventuali modifiche dando ad essi natura di norma delegata;
- la delega di compiti e funzioni da conferire al Presidente in aggiunta ai poteri che gli competono per Statuto;
- la delega di una o più attribuzioni a un Consigliere, di concerto con il Presidente;
- la deliberazione su tutte le materie sottoposte al suo esame dal Presidente;
- la convocazione del Collegio dei Delegati;
- l'amministrazione del patrimonio anche con poteri di straordinaria amministrazione, salvo le autorizzazioni tutorie previste dalla legge;
- l'approvazione della relazione morale annuale, redatta dal Presidente, da presentare al Collegio dei Delegati;
- la decisione sulle richieste di associazione sottoposte dal Presidente;
- la nomina dei Soci benemeriti;
- la determinazione della quota annua;
- la segnalazione al Collegio dei Probiviri dei nominativi dei Soci passibili di provvedimenti e la decisione sulle relative proposte;
- l’accertamento della regolarità delle elezioni dei Delegati e la declaratoria della loro nomina.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente quante volte occorra.
Esso è convocato mediante avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, che dovrà pervenire al domicilio di ogni Consigliere almeno sette giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione può avvenire anche mediante fonogramma, o telegramma, o telefax, od altro analogo mezzo di comunicazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti non tenendosi conto degli astenuti agli effetti del quorum deliberativo.
Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Con modalità prevista dal Regolamento, le riunioni potranno svolgersi anche avvalendosi del sistema di audiovideoconferenza ed in altro luogo.
Verificandosi la mancanza di uno o più Consiglieri, se di nomina dell'Assemblea dei Soci, si provvede alle surroghe relative per mezzo del Collegio dei Delegati e, se di nomina del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15 lettera b) mediante cooptazione dalla lista unica. In mancanza di designazioni in tempo utile si provvederà a mezzo del Collegio dei Delegati.
I nuovi Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato di ciascun Consigliere surrogato.
- otto sono eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con l’iscrizione e con anzianità di almeno tre anni.
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Presidente
Art. 18
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri eletti ai sensi dell’art. 15 lettera a) dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime tre votazioni. Se dopo la terza votazione nessuno raggiunge la maggioranza richiesta, l'elezione sarà effettuata a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero di questi. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Art. 19
Sono attribuzioni del Presidente:
- la rappresentanza legale dell’Ente;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché la trattazione degli affari correnti, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- la relazione annuale al Consiglio Direttivo;
- la vigilanza sul personale;
- il potere di nominare e licenziare il personale sottoponendo i provvedimenti relativi alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite a norma di legge;
- nei casi di urgenza, il potere di dare tutte le disposizioni necessarie per quanto riguarda il buon andamento della Società Umanitaria, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo per quanto di sua competenza.
Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti. Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, potrà attribuire deleghe specifiche per coprire tutti i campi di intervento della Società Umanitaria.
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Collegio dei Delegati
Art. 20
Il Collegio dei Delegati è composto:
- dagli ex Presidenti, dagli ex Vice Presidenti e dagli ex Consiglieri con anzianità di carica non inferiore a nove anni;
- da dodici membri eletti fra Soci particolarmente qualificati, con anzianità di almeno due anni;
- da dodici membri eletti fra i Soci con anzianità di almeno cinque anni, se ordinari, e di quattro, se permanenti.
Gli eligendi devono essere in regola con le previsioni dell’art. 9, rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento e non trovarsi in condizioni di incompatibilità.
Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti corrispondono ai tre quarti dei Delegati candidatisi secondo l’art. 10 del Regolamento.
Art. 21
Il Collegio dei Delegati approva le situazioni annuali economico-finanziarie predisposte dal Consiglio Direttivo e delibera sulla relazione morale presentata annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo.
Ha potere di impugnativa sui regolamenti, quando richiesto da almeno due terzi dei componenti del Collegio stesso.
Provvede altresì alle nomine previste dal penultimo comma dell’art. 17.
Provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, determinandone la retribuzione, di cinque membri del Collegio dei Probiviri, ed alla designazione dei membri della Commissione d'Appello, prevista all'art. 10, nonché alle surroghe statuite all'art. 15.
Può, su richiesta del Consiglio Direttivo, dare parere non vincolante sui preventivi nonché su acquisizioni o partecipazioni in altri enti.
Il Collegio si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o la convocazione è richiesta da almeno due terzi dei Delegati in carica.
Art. 22
I Delegati di nomina elettiva durano in carica un quadriennio e vengono rinnovati per metà ogni due anni.
Gli uscenti sono sempre rieleggibili.
Qualora nel corso del biennio il numero dei delegati di nomina elettiva fosse ridotto a meno di sedici, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei Soci per la surrogazione dei delegati mancanti, in modo che venga ripristinato il numero previsto dalle lettere b e c dell'art. 20.
Decadono di diritto i Delegati che non partecipino a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo.
Art. 23
Il Collegio dei Delegati è convocato con avviso a domicilio almeno otto giorni prima della seduta. E' presieduto da un Presidente che esso nomina di volta in volta nel suo seno a maggioranza semplice di voti.
Il Collegio dei Delegati delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti.
I Delegati che si astengono dal voto per qualsiasi ragione concorrono a formare il quorum costitutivo dell’adunanza al momento della votazione, ma non sono computati nel numero dei votanti.
Il Collegio dei Delegati è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri in carica e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La situazione economico-finanziaria annuale si intenderà approvata se, nella seconda convocazione, non saranno presenti la metà più uno dei membri in carica.
I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di intervenire alle adunanze dei Delegati con diritto di parola.
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Collegio dei Revisori
Art. 24
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Collegio dei Delegati fra docenti universitari o fra professionisti di chiara fama con almeno quindici anni di iscrizione all'albo, che durano in carica tre esercizi.
La retribuzione dei Revisori é stabilita all'atto della nomina.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore subentra il supplente in ordine di età.
In caso di mancanza o di inadempimento dei Revisori supplenti alla sostituzione del revisore cessato per morte, rinuncia o decadenza, il Collegio dei Delegati provvederà alla nomina del nuovo supplente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo sulla contabilità e sulla attività amministrativa.
Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Le osservazioni del Collegio dei Revisori sono trasmesse, a cura del suo Presidente, al Collegio dei Delegati.
Art. 25
Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, anche non Soci, si pronuncia – su segnalazione del Consiglio Direttivo – sul comportamento dei Soci che non abbiano osservato i doveri di lealtà, riservatezza e correttezza insiti nell’adesione agli scopi dell’istituzione.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica due anni ed è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti.
Su segnalazione del Consiglio Direttivo, propone l’adozione dei provvedimenti di sospensione o di espulsione di quei Soci ritenuti colpevoli o, comunque, non meritevoli secondo le modalità previste dal Regolamento.
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Norme di attuazione
Art. 26
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto disposto per il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi demandati a Consiglieri, Delegati e Soci, o indennità a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell'interesse della Società Umanitaria.
Art. 27
Per l'esecuzione del presente statuto, il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti atti a disciplinare, nei limiti stabiliti dalla legge, aspetti specifici dell'attività e dell'organizzazione dell’Ente, salvo il diritto di impugnativa di cui all'art. 21.
Art. 28
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del Codice Civile.
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Norma transitoria
Norma Transitoria: La nuova composizione numerica del Consiglio Direttivo (undici membri) e del Collegio dei Delegati (ventiquattro componenti eletti) sarà aggiunta gradualmente in conseguenza dei risultati delle elezioni e delle nomine comunali alle previste scadenze statutarie.
Statuto approvato con D.M. del 24 settembre 1998.
Le modifiche successive sono state registrate presso la Prefettura di Milano il 3 luglio 2001, 5 aprile 2004, 21 dicembre 2005, 1° dicembre 2010, 2 febbraio 2012, 12 agosto 2014, 31 agosto 2017, 19 dicembre 2018 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 37 della pagina 163 del volume 1°.