Aucupio: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
m smistamento lavoro sporco e fix vari |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Disclaimer|legale}} |
{{Disclaimer|legale}} |
||
{{F|caccia|settembre 2011}} |
{{F|diritto penale|arg2=caccia|settembre 2011}} |
||
L''''aucupio''' è una tecnica di [[caccia]] agli [[uccelli]] di piccole dimensioni mediante l'uso di trappole di varia natura. |
L''''aucupio''' è una tecnica di [[caccia]] agli [[uccelli]] di piccole dimensioni mediante l'uso di trappole di varia natura. |
||
Riga 11: | Riga 11: | ||
== Normativa == |
== Normativa == |
||
Tale pratica è vietata su tutto il territorio italiano in ottemperanza alla {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=3}}: |
Tale pratica è vietata su tutto il territorio italiano in ottemperanza alla {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=3}}: |
||
{{ |
{{Citazione|È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.|Articolo 3 - Divieto di uccellagione}} |
||
== Voci correlate == |
== Voci correlate == |
Versione delle 11:05, 25 gen 2016
L'aucupio è una tecnica di caccia agli uccelli di piccole dimensioni mediante l'uso di trappole di varia natura.
Etimologia
Il termine aucupio deriva dal termine latino aucupium, formato da avis (uccello) e capere (prendere).
Tecniche di aucupio
Esistono numerose tecniche di aucupio, molte delle quali elaborate in epoca rinascimentale, quando l'uso di questa metodologia di cattura degli uccelli divenne molto diffuso fra i nobili, che lo utilizzavano per fare sfoggio del loro ingegno realizzando trappole astute ma spesso crudeli: da citare la ragnaia, la prodina, il paretaio, la bressana, il roccolo, la chiusa e le panie.
Normativa
Tale pratica è vietata su tutto il territorio italiano in ottemperanza alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 3, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.":
«È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.»