Violenza privata

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Delitto di
Violenza privata
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III
Disposizioniart. 610
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 4 anni

La violenza privata è il delitto previsto dall'art. 610 del codice penale italiano.

L'articolo dispone:

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.»

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]