a cura di Anna Pizzuti
RISERVATA Roma 25 giugno1940 XVIII Prot. N° 442/14178
MINISTERO DELL’INTERNO
ECCELLENZE I PREFETTI DEL REGNO
AL SIGNOR QUESTORE DI ROMA DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. e.p.c. Divisione A.G.R. - Sezione II^ Ispett. Gen. P.S. Comm. ARGENTIERI, Gr. Uff. FALCONE,Comm. PANARIELLO,Comm. Menna, Comm. GIANCAGLINI
OGGETTO : Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località
d’internamento.
1) non è consentito agli internati di tenere presso di loro passaporti o
documenti equipollenti e documenti militari;
2) gli internati non debbono possedere denaro a meno che non si tratti di piccole somme non eccedenti in nessun caso le cento lire; le eccedenze dovranno essere depositate presso banche o uffici postali su libretti nominativi che saranno conservati dal direttore del campo di concentramento o in mancanza dal Podestà. Qualora gli internati abbiano necessità di effettuare prelevamenti, dovranno chiedere di volta in volta l’autorizzazione al direttore del campo di concentramento o in mancanza al Podestà, il quale, se ritiene giustificata la richiesta, provvederà a far eseguire l’operazione tenendo presente che la somma da prelevare non deve mai superare quella consentita. Prelevamenti di somme superiori dovranno essere autorizzati dal Ministero;
3) gli internati non possono tenere gioielli di valore rilevante ne titoli; tanto i gioielli che i titoli dovranno essere depositati, a spese dell’interessato, in cassette di sicurezza presso la banca più vicina dove l’internato sarà fatto accompagnare per tale operazione. La chiave della cassetta sarà tenuta dall’interessato, mentre il libretto di riconoscimento sarà conservato dal direttore del campo di concentramento ed in mancanza dal podestà;
4) gli internati non possono detenere armi o strumenti atti ad offendere;
5) gli internati non debbono occuparsi di politica;
6) agli internati può essere consentita in linea di massima soltanto la lettura di giornali italiani; per la lettura di giornali o libri in lingua straniera deve essere chiesta l’autorizzazione al Ministero;
7) in un primo tempo dovrà essere corrisposto a tutti gli internati, senza distinzione di sorta, il sussidio giornaliero di £. 6,50, aumentato per gli internati nei comuni della somma di £. 50 mensili; successivamente le Questure interessate dovranno chiedere alle Questure nelle cui giurisdizioni dimorava l’internato se questi sia in grado di mantenersi con mezzi propri provvedendo, in caso affermativo, a sospendere la corresponsione del sussidio;
8) ai fini di una maggiore vigilanza le Questure nelle cui giurisdizioni dimorava l’internato provvederanno a fornire alle Questure interessate i precedenti delle persone internate sospette di spionaggio o ritenute comunque pericolose;
9) la corrispondenza ed i pacchi di qualsiasi genere, sia in arrivo che in partenza, debbono essere sempre revisionati o controllati, prima della consegna o della spedizione, dal Direttore del campo di concentramento o in mancanza dal Podestà o da un loro incaricato;
10) gli internati non possono tenere apparecchi radio;
11) le visite dei familiari agli internati sia nei campi di concentramento che nei comuni di internamento debbono essere autorizzate dal Ministero;
12) la convivenza dei familiari con gli internati nei campi di concentramento non è consentita;
13) la convivenza
dei familiari con gli internati nei comuni d’internamento deve essere
autorizzata dal Ministero; le relative pratiche debbono essere trasmesse al
Ministero dalle Questure interessate debitamente istruite.
PEL MINISTRO(Carmine Senise)F/to illegibile
ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di P.S., AA.GG.RR., cat. Massime M/4, B. 102.