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LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28 - Normattiva

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LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1989)
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vigente al 18/05/2024
Testo in vigore dal:  11-3-1980

Art. 8

Dottorato di ricerca e borse di studio


Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.
Il dottorato di ricerca e titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.
Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.
Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purché rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.
Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a
conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.
Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili aghi studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.
Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso università non italiane, nonché l'eventuale equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico conseguiti in base all'ordinamento vigente o presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze.
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.
Non meno di un quarto delle borse deve essere destinato ad attività di perfezionamento all'estero. In questo caso, il montante della borsa è accresciuto del 50 per cento.
Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalità dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.
Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali.